I casali in Toscana rappresentano la tipica abitazione che fin dai tempi medioevali e rinascimentali erano il cuore della vita delle persone.
Ricordiamo che esisteva il proprietario del terreno e quindi del casale e poi il Mezzadro, ovvero il contadino che con la sua famiglia (ai tempi molto più numerosa che comprendeva, fratelli, nonni e nipoti insieme), si occupavano della produzione del terreno e dei suoi frutti, in buona parte da dare al proprietario ed in parte per il proprio sostentamento.
Ci sono state diverse evoluzioni e non è in questo articolo che andremo ad approfondire l’argomento.
Vogliamo invece parlare di come oggi è possibile acquistare un casale e farne un’attivtà a reddito oltre che la propria abitazione.
Negli anni ’50 abbiamo visto un cambiamento epocale del territorio; il dopoguerra infatti ha cambiato l’economia e molte persone si sono trasferite nelle grandi città, lasciando le terre. Chi è rimasto, ha visto diminuire sempre di più, la richiesta di prodotti, dovuto anche alla grande distribuzione che toglieva lavoro ai singoli mezzadri.
Al tempo stesso, migliorando le condizioni di vita, si sono consolidate abitudini differenti come quella del turismo e la necessità di trovare alloggi per famiglie in viaggio.
I casali erano quasi vuoti e per sostenere l’agricoltura, è stato pensato di ampliare l’attività ad essa connessa.
Nasce così la disciplina dell’agriturismo: ovvero la volontà di far uscire l’imprenditore agricolo dalla mera attività tradizionale, dandogli la possibilità di trovare nuove occasioni di reddito in altri settori, non solo commerciali ma anche sociali ed ambientali.
COS’E’ L’AGRITURISMO?
Il casale (o podere) quindi può essere acquistato per renderlo un agriturismo, legge n. 96/2006, cioè un’attività di ricezione ed ospitalità esercitata dall’imprenditore agricolo, con l’utilizzo della propria azienda in rapporto con le attività di coltivazione del fondo, di svicoltura e di allevamento.
In questo modo, l’imprenditore agricolo, facendo attività di produzione di beni e/o servizi, acquisisce la qualifica di imprenditore commerciale.
Vero è che, l’attività principale deve rimanere quella di imprenditore agricolo e quindi la produzione di beni e servizi della coltivazione ed allevamento, devono rimanere i principali.
Ovviamente il tutto è regolato all’interno delle singole regioni e le stesse, hanno il compito di stabilire criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica con l’intento di adattare le regole, ai diversi contesti rurali e socio economici del Paese.
Nel 2021 è stato introdotto il Decreto Sostegni-bis, che è intervenuto, modificando il tempo di lavoro nell’attività agrituristica, specificando e definendo i criteri tra le attività agricole e quelle agrituristiche.
In aggiunta, è stato stabilito che gli addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica, vengono considerati lavoratori agricoli ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.
In questo modo, viene permesso alle regioni di stabilire quasi autonomamente o in base ai cambiamenti di connessione tra le due attività, regole e criteri differenti in base a parametri soggettivi e non più oggettivi sul territorio nazionale.
Una delle principali caratteristiche che differenziano l’agriturismo dal turismo convenzionale è la possibilità per il turista di partecipare attivamente alle diverse fasi del processo produttivo di beni alimentari, immedesimandosi nella vita della famiglia agricola e nella comunità rurale.
COME GESTIRE L’ATTIVITA’ DI RICEZIONE
Nel Casale quindi si svolge l’attività principale dell’azienda agrituristica, che è costituita dell’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori.
La legge in questione per alloggi raccomanda, in occasione di restauro, di conservare le caratteristiche interne degli edifici, soprattutto nei casi in cui presentino particolare tipicità legata all’impiego di materiali o a metodi costruttivi tipici del luogo, come in Toscana.
Per i campeggiatori, le leggi regionali stabiliscono il numero massimo di ospiti o di piazzole di sosta consentito a ciascuna azienda agricola per l’attività di agricampeggio e i servizi minimi che devono essere disponibili nell’area dedicata, come illuminazione, ombreggiamento, prese d’acqua e di elettricità, servizi igienici, scarichi per i wc chimici, etc.
L’attività di ricezione deve essere svolta utilizzando in prevalenza i beni strumentali all’esercizio dell’attività agricola, come ad esempio, trattori, o macchine da raccolta e attrezzature.
La normativa in esame ammette che l’imprenditore agricolo possa fornire questa prestazione di servizi anche mediante beni extra aziendali come agricoltura sociale, fattorie didattiche ed artigianato, a condizione che essi non siano prevalenti.
Il comma 3 dell’art. 2135 c.c. prevede che siano rispettati sia il criterio di prevalenza che quello di connessione.
Nel caso di prevalenza, il valore dei beni ordinariamente impiegati per l’esercizio delle attività agricole dovrà essere maggiore rispetto a quello dei beni impiegati per l’attività di ricezione ed ospitalità;
nel caso di connessione, i beni utilizzati per le attività di ricezione ed ospitalità dovranno essere normalmente utilizzati nell’esercizio delle (predette) attività agricole.
Per l’Agenzia delle Entrate, n. 44 del 15 novembre 2004, par. 3, per rispettare il requisito della normalità i beni utilizzati per le attività di fornitura di beni e servizi a terzi debbono essere, non saltuariamente, ma costantemente e stabilmente utilizzati per l’esercizio delle attività agricole.
Si possono includere nell’attività agrituristica, le attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionismo ed ippoturismo (l’art. 2, lett. d) della legge n. 96 del 2006); possono essere svolte autonomamente rispetto all’ospitalità ed alla somministrazione di pasti e bevande, a condizione che sia rispettato il vincolo di connessione.
Se il vincolo di connessione non viene rispettato, gli agriturismi possono dare luogo esclusivamente all’erogazione di servizi integrativi ed accessori agli ospiti dell’agriturismo come l’alloggio, le attività culturali etc. e non possono determinare il pagamento di corrispettivi specifici come la colazione o i pasti.
La legge consente che tali servizi specifici, possano essere forniti esclusivamente a favore degli ospiti che soggiornano nell’agriturismo, rimanendo, in tal caso, inclusi nella giuridica attività agricola/agrituristica.
IL CASALE COME ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
Ecco che vediamo che l’acquisto del Casale può diventare anche un’attività di ristorazione.
La ristorazione in agriturismo è un’attività connessa a quella agricola principale, in quanto vengono somministrate specialità di produzione propria dell’azienda;
inoltre, promuove l’agricoltura di una determinata porzione di territorio grazie all’offerta di prodotti realizzati anche in altre aziende agricole della zona.
Si può quindi somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e si possono organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini.
Insieme all’attività di ristorazione si può effettuare la vendita diretta dei prodotti della propria azienda o a «chilometro 0» e la possibile realizzazione di “farmers markets” detti anche mercatini dei contadini.
Sono dei piccoli mercati, dove i produttori (i contadini) vendono dei loro prodotti, tipicamente ortofrutticoli. Sono mercati in cui si realizza, dunque, la filiera corta, ossia la vendita diretta da produttore a consumatore, il che costituisce la principale differenza rispetto ai mercati rionali, dove i venditori sono intermediari e non produttori della merce (d.m. n. 301 del 2007).
IL CASALE COME ATTIVITA’ DIDATTICA
Il casale quindi diventa un tutt’uno tra la vita quotidiana e l’attività lavorativa. I propri figli possono crescere in armonia con la natura e con gli altri, imparando a gestire le varie attività e responsabilizzandosi anche nei confronti del mondo del lavoro.
L’azienda agrituristica può offrire diversi di corsi integrativi: da argomenti legati al mondo agricolo (come la coltivazione dell’orto, corsi per assaggiatori, apicoltura, ecc.), all’artigianato rurale, alla cucina (con la possibilità di realizzare cooking class), all’ambiente naturale.
E’ possibile organizzare anche stage e corsi di lingue, musica, pittura etc.
E’ consentivo offrire attività di pratica sportiva (tennis, pallavolo, basket, beach volley, calcetto, bocce ecc. golf, tiro con l arco; piscina), attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate anche queste alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Non essendo attività propriamente agrituristiche devono essere offerte soltanto ai turisti ospiti dell’azienda e non possono dare luogo a ricavi autonomi. Infatti non soddisfano i requisiti di connessione, per cui devono essere considerate esclusivamente come un complemento dell’offerta messa a disposizione degli ospiti.
Di conseguenza ne fanno parte anche le attività legate al cosidetto wellness, che utilizzano beni (ad esempio, la piscina) che certo non possono essere qualificati come normalmente utilizzati nell’esercizio delle attività agricole principali.
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